Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e alla legge 10 aprile 1954, n. 113).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 2, comma 1, lettere e) e i), 25, comma 1, 45, commi 1 e 3, 46, comma 1, 52, comma 1, 53, comma 1, e 61, commi 1, 4 e 5, e alla tabella 1, quadri V e IX, le parole: «Corpo di amministrazione e di commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»; all'articolo 30-bis, comma 1, le parole: «Corpo di amministrazione e commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo di commissariato»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

      «8-ter. Il computo del periodo di ferma obbligatoria contratta ai sensi del presente articolo ovvero dell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sospeso durante i periodi di aspettativa per motivi privati, di cui all'articolo 21,

 

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comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, di congedo straordinario senza assegni ovvero aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, di aspettativa senza assegni per la formazione di medici specialisti, di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e riprende a far data dal giorno di rientro in servizio dell'ufficiale»;

          c) all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti» sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

          d) all'articolo 25:

              1) alla rubrica, dopo la parola: «Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e Tenenti»;

              2) al comma 1, dopo le parole: «Per i Sottotenenti» sono inserite le seguenti: «e i Tenenti »;

              3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla rideterminazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario»;

              4) al comma 2:

                  4.1) al primo periodo, le parole: «I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;

                  4.2) al secondo periodo, le parole: «I Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;

              5) al comma 3, le parole: «i Sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali»;

 

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              6) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;

          e) all'articolo 28:

              1) al comma 7, alinea, le parole: «che non completino gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che non conseguano la laurea magistrale o un titolo di studio equiparato»;

              2) al comma 8, le parole: «che abbiano completato gli studi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano conseguito la laurea o un titolo di studio equiparato»;

          f) all'articolo 30:

              1) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale del Corpo sanitario degli ufficiali con i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo.
      6-ter. Il transito di cui al comma 6-bis avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113»;

              2) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

      «11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e operanti nel settore delle infrastrutture, sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.

 

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      11-ter. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina.
      11-quater. Gli ufficiali trasferiti o transitati sulla base dei commi 11-bis e 11-ter mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e al comma 10 del presente articolo»;

          g) all'articolo 60-bis, comma 1, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2015»;

          h) all'articolo 65:

              1) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e»;

              2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

      «9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento»;

              3) al comma 10, le parole: «il personale di cui all'articolo 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali dell'Esercito eventualmente impiegati presso le direzioni del genio militare per la Marina»;

 

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          i) alla tabella 2, quadro VIII, la nota [a] è sostituita dalla seguente:

              «[a] Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e il terzo anno; 2 promozioni il secondo anno».

      2. Alla tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituita dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «di Amministrazione e di Commissariato», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di Commissariato».